10 lug, 12.06 – LA LIBERTA' DEL NOSTRO MARE E' INTOCCABILE (DI MARIO GOFFREDO)

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GOFFREDO
   DI MARIO GOFFREDO

 

La battaglia per la tutela delle spiagge libere e dell’accesso alla costa è un fronte sul quale, con i ragazzi del Movimento 5 Stelle di Ischia siamo impegnati da anni. La tendenza sempre più marcata, arrogante ed impunita di trasformare la costa in una lunga striscia di stabilimenti e concessioni private che in molti casi non solo travalicano i limiti del ragionevole equilibrio tra pubblico e privato, ma arrivano anche ad ostruire l’unico accesso al mare come accade tristemente nella Baia di San Montano in Lacco Ameno, ha assunto profili inquietanti e del tutto sprezzanti della libertà dei cittadini,  della legge e delle regole, che seppur scarne, sono sul tema esistenti.

Proprio sulle poche regole esistenti vorrei fare un po’ di chiarezza, senza pretesa esaustiva, ma fissando alcuni punti che possano essere anche orientativi per il cittadino nella difesa e pretesa dei propri diritti di bagnante.

Purtroppo la normativa è spesso generica, dando adito ad interpretazioni sovente manipolate per legittimare abusi, tollerati e spalleggiati dalla malamministrazione regionale e comunale.

Innanzitutto è d’obbligo precisare che ai sensi dell’art. 822 del Codice Civile e dell’art. 28 del Codice della Navigazione, il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti appartengono al demanio pubblico. Passibili pertanto di concessione non possono però in alcun modo essere oggetto di diritti di proprietà, avanzati da chicchessia. Assunto questo, importante da precisare, perché le distorsioni derivanti da concessioni ultraventennali hanno portato a considerare ampie porzioni di demanio pubblico alla stregua di proprietà private con abusi che hanno devastato la bellezza e la libera fruibilità delle nostre coste.

La Legge 27.12.2006 n° 296 , G.U. 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) all’art. 1 comma 251 lettera e) precisa “è fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. La battigia è quella fascia di dimensioni variabili sulla quale infrange l’onda e che, anche se pertinente a zone date in concessione, deve essere lasciata libera da qualsiasi ingombrante (lettini, ombrelloni etc.). L’esatta proporzione della battigia da lasciare libera è demandata ai regolamenti comunali, che al riguardo variano dai 3 ai 5 mt. dalla linea ove batte l’onda. In base al dettame della legge del 2006 sopra menzionata, questa fascia non solo deve essere liberamente fruibile, anche ove fosse necessario attraversare zone date in concessione, ma si può fare liberamente il bagno, sostare sulla riva e passeggiare. Mentre, purtroppo, sulla legittimità di sostare con asciugamano o telo le interpretazioni sono discordanti e spesso le ordinanze comunali ne precludono la possibilità.

Principio però inderogabile è che la battigia deve essere liberamente accessibile e non è consentito in alcun modo limitarne la fruibilità. Al punto che una sentenza della Corte di Cassazione Penale è arrivata a stabilire che «nessuna proprietà privata per nessun motivo può impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà è l’unica via per raggiungere la spiaggia». Principio in virtù del quale il cancello che oramai da anni viene abusivamente chiuso in serata e che rappresenta l’unica possibilità di accesso alla frazione libera della spiaggia di San Montano, è da rimuovere senza tentennamento alcuno, anche e soprattutto perché insistente su demanio pubblico e non privato.

Altro principio enunciato nella Finanziaria 2007 è quello relativo all’equilibrio che deve sussistere sulla costa tra concessione private e arenili pubblici. Proprio questa parte è la più generica e foriera di interpretazioni molto elastiche che è inutile dirlo, vengono tutte a sostegno di una totale occupazione della costa con spazi pubblici sempre più ridotti e degradati, nonostante la previsione dell’obbligo di pulizia da parte dei Comuni o in mancanza da parte degli stabilimenti adiacenti la parte pubblica.

La Legge 27.12.2006 n° 296 all’art. 1 comma 254 stabilisce che “Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo […], sentiti i comuni interessati, devono altresi’ individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili”. Come leggete, sono disposizione generiche a cui non è seguita una compiuta regolamentazione regionale e controllo comunale, dando mano libera al saccheggio del territorio e all’umiliazione della libertà dei cittadini di godere del proprio mare. Ma stiano attenti i titolari di concessioni perché la stessa legge prevede la possibilità di revoca della concessione a coloro i quali siano responsabili di abusi edilizi sulla costa e non rispettosi degli obblighi legati alla concessione.

E se il vento dovesse cambiare, ci sarebbero non pochi conti da regolare per l’assoluto disprezzo del senso della decenza, del rispetto e della misura nello sfruttamento della costa.