11 giu, 9.37 – RUSPE, SVOLTA STORICA: DALLA CASSAZIONE STOP A DEMOLIZIONE PROCIDA

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bruno molinaroISCHIA -La Suprema Corte di Cassazione ha messo pochi giorni fa il suo definitivo sigillo sulla legittimità della procedura e sull’applicabilità nella nostra regione dell’art. 9, accogliendo in pieno il ricorso che l’avv. Molinaro aveva proposto contro un’ordinanza della Corte di Appello di Napoli relativa ad una demolizione di una porzione di un’abitazione sita in Procida e sanata, appunto, con l’art. 9. La  demolizione – che era stata avviata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli – è stata annullata dalla Cassazione che ha ritenuto il ricorso dell’avv. Molinaro “manifestamente meritevole di accoglimento”. La Cassazione ha così motivato l’accoglimento del ricorso: << La stessa ordinanza impugnata rileva che la ricorrente ha ottenuto una concessione edilizia in sanatoria basata sull’applicazione della legge regionale n. 10/2004, che all’articolo 9 stabilisce che i procedimenti in sanatoria derogano alle previsioni dell’articolo 32 legge 47/1985 come richiamato dall’articolo 39 l. 724/1994. Non si tratta, quindi, di ipotesi di condono riconducibile all’articolo 32 legge 326/2003 e, pertanto, assoggettata alle limitazioni di quest’ultimo. Quanto poi alla mancanza di parere paesaggistico, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass., sez. III,  12 maggio 2011, n. 23996) ha chiarito che il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ai sensi dell’articolo 146, quarto comma, d.lgs. 2004, n. 42, come modificato dall’articolo 2, comma primo, lettera s), d.lgs. 2008, n. 63) non è applicabile alle ipotesi in cui la sanatoria è prevista dalla normativa in tema di condono edilizio, rivestendo tale normativa carattere di specialità rispetto alla disciplina della sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria dettata dall’articolo 36 d.p.r. 380/01 >>. In precedenza, già il T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, con sentenza n. 1010 del 10.10.2007, aveva stabilito, con rferimento ad una concessione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 dal comune di Forio, che: << È infondata la censura relativa alla mancata acquisizione del parere paesaggistico. Infatti, in vigenza dell’art.9 della legge regionale n. 10 del 2004, che non prevede il sub-procedimento avente ad oggetto il controllo in argomento e che è applicabile al caso di specie (non rientrando lo stesso fra gli abusi di cui all’art. 33 legge 47/85), i procedimenti di sanatoria adottabili da questa regione dagli interessati derogano alle revisioni contenute nell’art. 32 della legge n. 47/85 per come richiamato dagli artt. 39 e ss. della legge n 724 del 1994. Non vi è dubbio, peraltro, che la Regione Campania avesse titolo a legiferare sul punto, attesa la sua competenza legislativa concorrente che la legittimava a dettare la disciplina in materia di modalità procedurali per la fruizione del condono, prerogativa che è stata per l’appunto esercitata con il citato articolo 9 >>. Per la cronaca, va ricordato che, allorquando il Procuratore Aldo De Chiara ritenne di disporre il sequestro probatorio dei fascicoli del comune di Forio inerenti a tali concessioni, il Tribunale del Riesame di Napoli accolse il ricorso presentato, per conto dei funzionari comunali, sempre dall’avv. Bruno Molinaro, annullando il provvedimento del P.M. e disponendo l’immediato dissequestro delle pratiche a favore del comune avente diritto.