Arriva una nuova tegola per il Piano delle Demolizioni Pubbliche del commissario Giovanni Legnini e sulle di Lui ordinanze varate, non solo in ordine al terremoto del 2017, ma specie dopo l’alluvione 2022. Una dichiarazione di intenti- quella del commissario- alle demolizioni ed alle procedure prodromiche che non sta avendo vita facile nel Cratere di Ischia e che, dopo le opposizioni, le lettere e gli scambi legali è finito innanzi al TAR Lazio, non per un singolo caso, addirittura nella sua interezza. Ad avversare la procedura chiedendo l’intervento del tribunale amministrativo laziale è un architetto. L’assunto è chiaro: l’immobile finito nel piano demolizioni e negli atti connessi non è stato danneggiato dal sisma e non è oggetto dei moti alluvionali, dunque, non ricade negli ambiti contemplati dal provvedimento commissariale e pertanto inseritovi, per usare un gergo emergenziale, senza un nesso di casualità tra gli eventi e le previsioni. Oggetto della contesa, tra l’altro, anche la mancata notifica degli stessi al cittadino ricorrente che dunque parla di atti “mai conosciuti”. L’Architetto, affidandosi al lavoro dei suoi legali, ha proposto un motivo articolato chiedendo l’annullamento del piano e dei connessi atti per difetto di istruttoria, nello specifico nella parte in cui include il proprio fabbricato non danneggiato dalle catastrofi, o almeno
non danneggiato in maniera tale da doversi abbattere e quant’altro che oggi rischia di finire, letteralmente, sotto il maglio di quel che viene detta Ricostruzione. Avverso il ricorso, evidentemente, si opporrà il commissariato di Governo, ma anche il Comune di Casamicciola Terme contro-interessato. Si tratta de ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, promosso dall’architetto M. Gallotta al R.G. n. 7442/2024.Il ricorso è stato notificato la scorsa estate 24 giugno 2024 veniva, nei confronti del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 Giovanni Legnini e del Comune di Casamicciola Terme, avverso e per l’annullamento in parte di tutti gli atti ritenuti lesivi. Ovvero si legge agli atti del ricorso: «dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24.4.2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni, non notificata alla ricorrente;ove e per quanto di ragione, dell’Allegato 2, denominato “Piani di demolizione”, laddove sembrerebbe individuare l’immobile di proprietà della ricorrente, tra gli edifici da demolire; ove e per quanto di ragione, dell’Allegato 3, “Piano-programma degli interventi di ricostruzione privata con l’individuazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022”». Nel mirino dell’architetto Gallotta e delle
richieste di annullamento atti al TAR capitolino finiscono anche numerosi altri dispositivi ed ordinanze commissariali. Come spiegano gli atti viene richiesto l’annullamento ove e per quanto di ragione dei seguenti provvedimenti: «Ordinanza Commissariale n. 7
del 27.9.2019, recante “Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”; Ordinanza Commissariale n. 17 del 31.5.2022 recante “Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia” che all’articolo 2 istituisce la Conferenza di pianificazione e all’articolo 5 disciplina inter alia le attività istruttorie e procedimentali attraverso la Conferenza speciale dei servizi; Ordinanza Commissariale n. 22 del 26.5.2023, recante “Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall’evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell’ordinanza n.18 del 31 agosto 2022”; Ordinanza Commissariale n. 24 del 21.7.2023, recante “Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”; Ordinanza Commissariale n. 25 del 12.12.2023, recante “Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”; Ordinanza Commissariale n. 26 del 25.1.2024, recante “Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”, mai conosciute e/o comunicate alla ricorrente». Le richieste ovviamente laddove e nella parte in cui risultino lesive della sfera di interesse della ricorrente. Analogamente viene richiesto
l’annullamento di “ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, non conosciuto e comunque potenzialmente incidente e lesivo della sfera giuridica e di interesse della ricorrente”. Nonché per l’accertamento di quanto ritenuto, viene richiesto da quest’ultimo che si intervenga anche a mezzo di CTU e con “verificazione dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione dell’immobile di proprietà ricorrente”. Servirà, dunque, un notevole impegno legale per resistere ed avversare tutte le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni del commissario, ma anche dell’Ente locale circa l’inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese della ricorrente.