CASSAZIONE, ISCHIA: "SI'" A DEMOLIZIONI ANCHE SE COMUNE HA SANATO

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ROMA – Confermato, dalla Cassazione – con la sentenza 11609, il secondo verdetto che dall’inizio dell’anno si attesta sulla linea dura nei confronti degli abusi edilizi ad Ischia – l’ordine di demolizione per una casa costruita in zona vincolata nel 2004, dunque dopo il condono scaduto il 31 marzo del 2003 che aveva già sanato molte illiceità in cemento. Senza successo il proprietario della casa in questione, Domenico M., ha cercato di bloccare l’ordine di demolizione sostenendo, in Cassazione, di aver pagato una oblazione «in misura ritenuta congrua dall’amministrazione comunale». Il proprietario aggiungeva, inoltre, che «la presenza del vincolo paesaggistico sull’area dove l’opera abusiva è stata realizzata non preclude la possibilità del condono edilizio», secondo quanto «avallato» da una circolare del Ministero delle Infrastrutture sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006. Per quanto riguarda il condono del 2003, i supremi giudici hanno ribadito che non se ne possono avvantaggiare le case costruite in area a vincolo paesaggistico, e che l’assenza di permesso «non è suscettibile di sanatoria». Con riferimento alla circolare, la Cassazione rileva che si tratta solo di un atto interno alla pubblica amministrativa che si «risolve in un mero ausilio interpretativo non esplicando, quindi, alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poichè non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo». Per quanto poi concerne la possibilità di chiudere un occhio e adottare una «interpretazione meno restrittiva» sulla portata del condono del 2003, la Cassazione afferma che la manica larga – come già chiarito dalla Consulta – può esserci solo per gli «abusi minori».