CONDONO, MOLINARO: PASSO IN AVANTI, MA ESISTONO PRO E CONTRO

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Molinaro2ISCHIA -Da esperto della materia, quel disegno di legge è andato a spulciarselo davvero ai raggi X. L’avv, Bruno Molinaro esprime la sua opinione con la chiarezza di sempre: “Questo disegno di legge – spiega – si caratterizza per una significativa modifica del comma 27, lettera d), dell’art. 32 rispetto alla sua versione originaria. È noto, infatti, che, allo stato attuale della normativa, nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico la sanatoria è esclusa quando le opere ‘siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici’. Il nuovo testo, invece, stabilendo di sopprimere l’inciso ‘dei beni ambientali e paesistici’, elimina di fatto ogni problema in ordine alla verifica – ai fini della sanabilità – della conformità delle opere abusive alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, laddove tali opere siano state eseguite su immobili (da intendersi come aree o zone, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale) assoggettati a vincolo paesaggistico, come nel caso dell’isola d’Ischia”. Per Molinaro esistono anche pro e contro. Ad esempio a suo avviso il disegno di legge “non coglie l’occasione di chiarire una volta per tutte che per sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso debbano necessariamente intendersi anche quelli originati da ordini giudiziali di demolizione conseguenti a sentenze di condanna passate in cosa giudicata e non soltanto quelli derivanti da provvedimenti della pubblica amministrazione” mentre invece chiarisce ad esempio in maniera abbastanza puntuale che “la sanatoria si applica anche ai manufatti, siano essi destinati ad uso abitativo o ad uso non residenziale, così superando definitivamente l’orientamento restrittivo – non sempre condivisibile – espresso in questi anni dalla Corte di Cassazione, secondo cui nelle zone vincolate solo gli abusi minori, come, ad es., la manutenzione straordinaria (e non anche le nuove costruzioni), possono astrattamente accedere alla sanatoria”.