DEMOLIZIONI PUBBLICHE, BLOCCO “5” GIU’: PER RAFFAELLA IACCARINO CI SARA’ IL MERITO

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Ora il “blocco 5” non rappresenta più un unico aggregato di case da abbattere tutte insieme perché collegate. Il TAR accetta con prescrizione l’istanza cautelare del Comune di Casamicciola Terme nell’Isola d’Ischia e sconfessa tutti i paradigmi messi su sin qui dall’Ente Locale e dalla struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione di Ischia: gli immobili colpiti dal sisma al Majo e via Spezieria saranno demoliti singolarmente per dare seguito al “piano delle demolizioni pubbliche”!? Si potrà fare ma sempre tutelando gli interessi della cittadina ricorrente che si era opposta alla demolizione della sua casa inserita nel Piano delle Demolizioni Pubbliche e indicata parte del blocco in questione. Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che con Sezione Quinta si è espressa con proprio decreto sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2024, proposto da Raffaella Iaccarino, rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello Palomba, Gianluca Palomba, contro il Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti  Commissario Straordinario per la Ricostruzione Nei Territori Dell’Isola D’Ischia Interessati Dal Sisma del 21 agosto, Iaccarino Nunzio, Iaccarino Vincenzo (fratelli di Raffaella), Iaccarino Giovanni Antonio (zio di Raffaella e padre dell’assessore comunale al Territorio Annalisa), non costituiti in giudizio;  per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 08.10.2024 del Comune di Casamicciola Terme notificata alla ricorrente in data 16.10.2024 avente ad oggetto ordinanza contingibile ed urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla via Spezieria ed ancora, come si legge nel Decreto odierno del TAR: «per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia non notificata alla ricorrente, dell’Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia non notificata alla ricorrente, dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile del 24.04.2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei relativi allegati n. 2 e 3 non notificati alla ricorrente; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente». E, cosa ancor più importante, Raffaella Iaccarino si era rivolta al TAR: « per l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità̀, tale da giustificare la necessità di demolizione delle unità immobiliari di proprietà̀ della ricorrente». La richiesta di Perizia CTU inviata da Raffaella Iaccarino trova oggi in parte ragione nel dietro front del comune che accetta di abbattere solo un pezzo del Blocco (per altro come aveva già fatto con i fabbricati vicini al Majo di Iacono e soprattutto di Murolo che venendo abbattuti hanno dimostrato l’assoluta mancanza di collegamento degli immobili inseriti dal commissario Giovanni Legnini nel Blocco 5 al contrario di quanto indicato dallo stesso per tramite il suo RUP Arch. Marco Raia). Infine, la Iaccarino Raffella si era appellata al TAR per L’ADOZIONE-AI SENSI DELL’ART. 55 C.P.A.- di idonee misure cautelari volte a tutelare la ricorrente per il tempo occorrente alla adozione di una decisione di merito. Oggi il Tribunale, visti il ricorso e i relativi allegati;visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme;visto il proprio decreto n. 2116/2024, inter partes;vista l’istanza di revoca e/o modifica del suddetto decreto proposta dal Comune di Casamicciola Terme in data 7/8 novembre 2024. E considerato che l’istanza in questione è volta a “circoscrivere la portata sospensiva degli effetti del decreto cautelare n. 2116/2024, inter partes, nel senso di limitare la stessa a quanto di interesse della ricorrente e dunque al solo edificio ove insiste la proprietà della ricorrente medesima”;  Considerato che, nella sostanza, spiega il tribunale « il Comune ha chiesto chiarimenti sull’ottemperanza al decreto cautelare inter partes reso e che, in tali termini, l’istanza è ammissibile; Ritenuto, in generale, che gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali devono essere limitati a quanto di interesse dei ricorrenti, sempre che gli effetti dei provvedimenti possano qualificarsi, a loro volta, scindibili; Ritenuto che l’ordinanza impugnata, nonostante la sua formale unitarietà, ha effetti su soggetti e oggetti diversi e può dunque essere qualificata atto con effetti scindibili e differenziabili per ciascuno dei suoi destinatari». Insomma, le case di Raffella e suo Zio Giovanni sono separati come i soggetti che le detengono in proprietà e dunque possono essere abbattute separatamente! Lo ha chiesto e ribadito con la sua istanza cautelare il Comune! Ma perché non lo faceva prima, facendo ordinanze separate senza incaponirsi con il “blocco 5” e con le pressioni per abbattere anche contro la volontà della parte? Infatti il TAR: « Ritenuto, dunque, che l’istanza in questione può essere accolta nel senso di chiarire che il decreto cautelare n. 2116/2024 è reso nei limiti di interesse della ricorrente e dunque limitatamente agli immobili di sua proprietà̀ incisi dall’ordinanza impugnata, restando non sospesa la sua esecutività̀ nei confronti dei soggetti non parti del giudizio e con riferimento ad immobili non nella proprietà̀ della ricorrente». Per questo motivo i giudici accolgono l’istanza del Comune di Casamicciola Terme nei sensi di cui in  motivazione. Conferma la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 19 novembre 2024. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà̀ a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli il giorno 8 novembre 2024 con una pronuncia che di fatto mette il Comune davanti ad un bivio. Ovvero gli inquilini del Convento dovranno sempre valutare prima di ogni azione se abbattere o meno,  cioè bisogna tutelare l’interesse della ricorrente Raffaella Iaccarino. Ora è una loro valutazione! Demoliranno sconfessando la relazione dell’ingegnere della struttura Nicastro? Infatti l’Ordinanza contingibile ed urgente n.28 oggetto della contesa legale è stata emanata per demolire il Blocco ed è rivolta a tutti e sulla base della relazione dell’Ingegnere Alessandro Nicastro della struttura commissariale che sosteneva l’unicità dell’aggregato edilizio. Vero è che possono demolire Iaccarino Giovanni Antonio, ma sempre tutelando gli interessi di Raffaella Iaccarino. Quindi, in un certo senso, se demoliscono è sconfessata la relazione dell’Ingegnere della Struttura che parlava di un unico aggregato inscindibile. Sarebbe stato certo più lungimirante e amministrativamente razionale, anche più veloce, emanare ordinanze separate. A Barbieri per il ricorso il comune riconosce dal bilancio pubblico un totale complessivo di € 2.030,08 con incarico conferitogli il 5 novembre scorso.