DUELLO DE SIANO-DE LUISE, IMPROCEDIBILI I DUE APPELLI

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Il Consiglio di Stato ha pronunciato la propria sentenza sul ricorso proposto da Valeria De Siano contro Maurizio De Luise nei confronti del Ministero dell’Interno e di Comune d’Ischia ed ufficio centrale elettorale del Comune di Ischia, questi ultimi non costituiti in giudizio nonché sul ricorso sempre presentato dalla De Siano ma nei confronti del cittadino elettore ischitano Gennaro Pilato. Una sentenza, quella dell’ultimo grado di giudizio, palesemente condizionata dal fatto che la parte appellante lo scorso 14 maggio aveva dichiarato di non avere più interesse al ricorso in appello. Proprio così, dopo la resa dei conti in Prefettura, alla ormai ex consigliera eletta nelle fila della lista civica Movimento Cristiano Lavoratori non è rimasto altro da fare che alzare bandiera bianca e riconoscere l’inoppugnabile sconfitta. I magistrati della terza sezione (presidente Lanfranco Balucani, estensore Giorgio Calderoni) non hanno dovuto fare altro che redigere una sentenza dall’esito evidentemente scontato e che consegniamo alla statistica soltanto perché epilogo di una delle faide politiche più “truculente” che si sono combattute sulla nostra isola negli ultimi anni.

Di fatto nel dispositivo si legge che “con ordinanza n. 834 del 9 febbraio 2018 questa Sezione ha riunito i ricorsi in epigrafe, confermato la sospensione della esecutività delle sentenze appellate già disposta con decreti presidenziali n. 306/2018 e n. 307/2018, demandando alla Prefettura la verificazione del numero di voti effettivamente riportati nella sezione 14 dai due candidati in competizione (De Siano e De Luise). All’esito di tale verificazione è risultata l’effettiva sussistenza di un errore materiale, consistente nella mancata attribuzione al candidato De Luise di cinque voti, i quali, sommati a quelli già assegnatigli, lo collocano in posizione utile all’elezione in consiglio comunale (avendo riportato De Siano 267 preferenze e De Luise 269 preferenze. Conseguentemente, con ordinanza del 18 aprile 2018 n. 1711, la Sezione – dato atto di quanto sopra – ha accolto l’istanza ex art. 58 cpa proposta dalla parte appellata e per l’effetto ha revocato la sospensione della esecutività delle sentenze appellate. Indi, in vista della odierna pubblica udienza parte appellante ha depositato in entrambi i ricorsi (il 14 maggio 2018) dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. A tale compensazione si è opposto, nel corso dell’udienza pubblica, il difensore dell’appellato De Luise”.

Di seguito nella sentenza si legge che “ciò stante, il collegio deve dare atto della sopravvenuta improcedibilità dei due appelli in epigrafe, come sopra già riuniti. Quanto alle spese del presente grado, le stesse possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della peculiarità del giudizio elettorale che, per sua natura, reca con sé un margine di incertezza in ordine alla concreta realtà fattuale sottostante alle censure dedotte, realtà effettiva che deve essere il più delle volte indagata e verificata – come nel caso di specie – mediante l’esperimento di appositi mezzi istruttori”. Da qui, avendo praticamente la De Siano ritirato entrambi i ricorsi, il la terza sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato entrambi gli appelli improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, compensando le spese. E chiudendo così, dopo il riconteggio delle schede avvenuto lo scorso marzo in Prefettura, un braccio di ferro durato quasi un anno, iniziato subito dopo le amministrative del 2017 ad Ischia e che aveva minato non poco serenità ed equilibri all’interno della maggioranza guidata dal sindaco Enzo Ferrandino. Resta in piedi, ed è opportuno non dimenticarlo, la questione legata al contenzioso penale con la querela di falso presentata da Ambrogio De Siano e la controquerela per calunnia depositata dall’ex sindaco Giosi Ferrandino. Che ha ancora molto da raccontare.