Con una apposita delibera di giunta municipale, il sindaco Enzo Ferrandino ha dato il nulla osta allo schema di transazione tra il Comune di Ischia e Aniello Iacono, incaricando il responsabile del servizio addetto a sottoscrivere lo stesso. Quest’ultimo si era rivolto al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo all’ente locale di via Iasolino quanto segue: “Accertato l’inadempimento dell’ente in ordine alla stipula del contratto di lavoro disapplicare la determina n. 1807 del 20 ottobre 2017 e conseguentemente condannare il Comune di Ischia all’ammissione in servizio del ricorrente con contratto di lavoro in conformità alla graduatoria di indicazione dei vincitori del concorso per la qualifica di operatore di polizia locale-interprete (informatore turistico) categoria giuridica C a tempo indeterminato part time verticale (tre mesi di lavoro nel periodo da aprile a ottobre) con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. Condannare altresì l’ente al risarcimento del danno subito dal ricorrente mediante il pagamento della somma di euro 1.732,01 mensili per tutti i mesi non lavorati alla domanda sino alla ammissione in ruolo del ricorrente, vittoria di spese e parametri con attribuzione”. Un segnale significativo, invero, era arrivata dalla prima udienza svoltasi lo scorso 18 aprile quando il giudice del lavoro Coppola aveva sollecitato la definizione della lite con l’invito al Comune d’Ischia a prendere in considerazione l’assunzione del ricorrente.
A questo punto l’ente locale ha deciso di addivenire a un accordo per evitare anche i danni economici derivanti dalla più che probabile soccombenza in giudizio. E di fatto nell’atto che è stato firmato anche dal dirigente comunale Antonio Bernasconi si legge in primis che “Il Comune di Ischia a fronte della rinuncia al diritto e alla domanda risarcitoria dal signor Aniello Iacono provvede all’assunzione dello stesso nella qualifica di operatore di polizia locale-interprete (informatore turistico) categoria giuridica C a tempo indeterminato part time verticale con decorrenza quanto al presente anno entro il 31 luglio 2018 e con periodo minimo di tre per il solo 2018 e con periodo minimo di mesi otto per gli anni successivi a partire dal 2019”. Poi la scrittura recita ancora: “Per effetto della presente scrittura privata, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra per le ragioni che hanno portato alla instaurazione del giudizio di cui in premessa in particolare il signor Iacono Aniello nell’accettare la sottoscrizione del contratto di assunzione così come proposto dall’ente, dichiara di rinunciare all’azione e al diritto e a ogni altra pretesa in ogni modo connessa alla impugnativa della determina 1807 del 20 ottobre 2017, agli atti preliminari e consequenziali anche se non azionato, nonché al risarcimento del danno connesso alla mancata percezione della retribuzione e di rinunciare altresì a quanto richiesto con diffida del 22 febbraio 2018 ed il Comune di Ischia accetta le predette rinunce”.