Si tratta di un atto formale, dovuto, per adeguarsi alle variazioni stabilite dalla legge regionale 38/2017. Parliamo della procedura adottata dal Comune di Lacco Ameno per arrivare alla definizione delle istanze di condono edilizio che giacciono da decenni nei cassetti degli uffici del municipio di Piazza Santa Restituta. In sostanza, pur se si parla di termini ordinatori e non perentori, si è stabilito che le domande di sanatoria ai sensi delle prime due leggi sul condono devono presentare il modello entro la data del 31.12.2018, anziché entro il 31.12.2018. Altre novità riguardano alcune integrazioni formali ai Modelli di autocertificazioni e autodichiarazioni, mentre i controlli a campione sulle dichiarazioni poste alla base dei provvedimenti rilasciati, da individuare tramite sorteggio informatico, si esauriranno entro il 30 giugno 2020 anziché il 30 giugno 2018. In pratica sono state formalmente aggiornate le disposizioni contenute nel provvedimento che la Giunta guidata da Giacomo Pascale due anni fa aveva approvato come atto di indirizzo per l’esame delle domande presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, ovvero le prime due leggi “sul condono”, e il modello dell’autodichiarazione e dell’autocertificazione che i cittadini interessati dovranno consegnare. Iniziativa più volte rivendicata tra le priorità nel programma elettorale dell’attuale compagine di maggioranza, per un problema che resta probabilmente quello più sentito dalla gran parte della popolazione, sospesa da decenni sotto la spada di Damocle dell’incertezza circa le sorti della propria abitazione. Il modello procedimentale di semplificazione è formato da una prima parte (o parte generale) e da una seconda (la scheda per singolo abuso), con le relative istruzioni per la compilazione. La procedura semplificata, uguale a quella utilizzata da tutti gli altri comuni dell’isola grazie all’intesa raggiunta tre anni fa, prevede che le pratiche vengano inviate, unitamente alle autocertificazioni, all’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico e degli altri eventuali vincoli, e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l’espressione vincolante dei relativi pareri favorevoli, acquisiti i quali il Responsabile dell’ufficio per il condono edilizio (in pratica il responsabile dell’area tecnica), dopo l’ulteriore assenso della Commissione locale per il Paesaggio, emetterà la Determina dirigenziale di pagamento delle somme dovute.