L’ALILAURO E IL DOCUMENTO, MOLINARO: PROSEGUIRE SAREBBE REATO

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MOLINAROISCHIA – In una nota ufficiale l’Alilauro ha replicato alla notizia della sentenza che spiega come proseguirà i controlli agli imbarchi, chiedendo ai passeggeri di esibire il documento di identità, anche senza i marinai, non deputati a svolgere questo compito a seguito della sentenza del giudice del lavoro su cui vi abbiamo relazionato ieri. Ma a riguardo arrivano le significative dichiarazioni dell’avv. Bruno Molinaro, estensore del ricorso per conto del dipendente Alilauro Angelo Di Meglio, che sono chiarissime: << Senza voler fare polemica, mi limito solo ad osservare che, alla luce della sentenza del Giudice del Lavoro, qualsiasi iniziativa della società ALILAURO finalizzata a consentire, per il tramite del personale incaricato, la prosecuzione dei controlli generalizzati sulla identità dei passeggeri potrebbe dar luogo al reato di abuso di ufficio di cui all’articolo 323 del codice penale, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Questo reato, infatti, è un reato “proprio” del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. E non vi è dubbio che la società Alilauro rivesta la qualità di incaricato di pubblico servizio, occupandosi di attività di trasporto pubblico via mare. Nè il controllo in questione potrebbe essere giustificato, se generalizzato ed effettuato durante le operazioni di imbarco, sulla banchina o a bordo degli aliscafi, da presunte esigenze di servizio e di sicurezza. La sentenza, infatti, affronta, nello specifico, anche questo aspetto, sul quale ha fatto perno, nel processo, la Difesa della società per giustificare l’illegittima pretesa datoriale. “Il controllo (si legge nella sentenza), come preteso dal datore di lavoro, è finalizzato al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle previste dalla norma, risultando del tutto indifferente, rispetto alla sicurezza della navigazione, l’accertamento della corrispondenza tra possessore del titolo e generalità del suo intestatario. Tale controllo è, invero, diretto al soddisfacimento di esigenze meramente economiche quali sono quelle di accertare se l’utente abbia o meno diritto ad usufruire della tratta a prezzo agevolato o meno.” Credo, in tutta sincerità, che il buon senso di chi è alla guida della società, riesaminata “a freddo” l’intera vicenda, vorrà evitare ulteriori situazioni spiacevoli e defatiganti contenziosi anche eventualmente con l’utenza, in quanto, come recita un vecchio adagio, “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”. Insomma, le esigenze rappresentate dalla società per evitare ai furbi di farla franca sono certamente legittime e meritevoli di considerazione ma vanno soddisfatte con diverse modalità in linea con le direttive comunitarie e la normativa di settore, come statuito dal Giudice >>.