Ieri mattina il giudice Alberto Capuano ha assolto sia Francesco Paolo Di Costanzo che Sergio Grimaldi “perché il fatto non sussiste”, in relazione alle strutture di bar-ristorante presso il litorale della baia, il Lido Olmitello e il Bagno Muga. Inoltre, Grimaldi è stato assolto, “per tenuità del fatto”, anche in relazione a una modesta difformità di 14 metri quadri, un passetto ornamentale e un piccolo ballatoio in legno. Ugualmente importante la contemporanea disposizione di dissequestro delle strutture, che dopo sei mesi possono finalmente veder cadere i sigilli apposti a inizio anno. Complice un ruolo d’udienza molto pieno, il verdetto del giudice è arrivato soltanto intorno alle 13.30, dopo una mattinata che alle parti in causa deve essere sembrata molto lunga. Poi finalmente la lettura del dispositivo ha fugato mesi di dubbi e ansie, decretando il pieno accoglimento delle tesi difensive messe in campo dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, difensore di entrambi i titolari degli stabilimenti sotto accusa, con la fattiva collaborazione dell’avvocato Massimo Stilla e dell’ingegner Benito Trani, che per la difesa ha redatto un’articolata perizia a suffragio della tesi della “non stagionalità” delle strutture.
Era questo infatti il punto focale intorno al quale è ruotato il processo, che prese avvio dopo il sequestro delle strutture in seguito alle indagini condotte dalla Guardia Costiera e coordinate dalla Quinta Sezione reati ambientali della Procura di Napoli, che hanno coinvolto diversi altri stabilimenti balneari situati nella Baia dei Maronti, i cui processi sono ancora in attesa di sentenza. Ecco perché il risultato maturato ieri riveste notevole importanza, visto che anche tali procedimenti in via di definizione sono incardinati presso la sezione penale di Ischia del Tribunale.
A contrastare le richieste del pubblico ministero Visone, che contestava non soltanto la persistenza delle strutture sull’arenile durante la stagione invernale ma anche la difformità intrinseca delle stesse rispetto al titolo concessorio in quanto “non facilmente amovibili”, l’avvocato Molinaro ha predisposto un’articolata ricostruzione culminata nelle due memorie difensive depositate e nell’arringa di una settimana fa, nelle quali sono state fra l’altro richiamate una serie di pronunce della Corte di Cassazione ma soprattutto alcune del Consiglio di Stato. Precedenti autorevoli che confermano la legittima permanenza delle strutture anche dopo la fine della stagione balneare in quanto, secondo la difesa, in relazione alla “temporaneità” (carattere di provvisorietà legato ad una limitata durata nel tempo) e alla “stagionalità” (carattere di provvisorietà legato ad una durata stagionale), occorre comprendere che si tratta di due concetti assolutamente diversi. La conclusione secondo Molinaro è unica: le strutture si intendono “temporanee”, perché esse devono poter essere smontate tre mesi prima del termine del periodo previsto dalla concessione (nel 2020, per effetto della direttiva Bolkestein), senza alcun riferimento al termine delle singole stagioni balneari. Tale requisito sarebbe pienamente soddisfatto dalle strutture dell’Olmitello e del Bagno Muga: una circolare ministeriale spiega infatti il significato della “facilità di smontaggio” delle opere che, detto in estrema sintesi, sono di “difficile rimozione” quando realizzate in muratura, mentre nel caso delle strutture dei Maronti è pienamente presente il requisito della amovibilità. Altra importante normativa richiamata dalla difesa è la Legge regionale 10\2012, secondo cui ai detentori di concessioni demaniale marittime è consentito l’uso di stabilimenti balneari per “l’intero anno solare”. Tale ricostruzione ha così consentito agli imprenditori dell’arenile dei Maronti di riprendere la propria attività, e la decisione del giudice si riverbererà favorevolmente anche a vantaggio degli altri stabilimenti della zona.