Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2022 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ecco la parte ordinativa dell’Ordinanza.
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica:
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fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività,sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.
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Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente – a tutela della propria e della altrui sicurezza – i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
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Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto – legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamerito in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2. l, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.