Il Comune di Lacco Ameno incassa la decisione favorevole nel procedimento di merito, a poche settimane di distanza dalla vittoria nel giudizio cautelare innanzi al Consiglio di Stato. Parliamo della controversia che oppone l’ente di Piazza Santa Restituta ad alcuni inquilini di una palazzina dell’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) situato in zona Fundera. Un edificio che secondo il Tribunale amministrativo regionale è agibile, rendendo dunque pienamente legittimo il provvedimento del sindaco che con apposita ordinanza comunicava agli inquilini, ospitati in albergo subito dopo il sisma del 21 agosto, di far ritorno agli appartamenti della palazzina, nel frattempo sottoposti a verifica. La vicenda trae origine proprio da una discrasia tra gli esiti delle ispezioni condotte presso l’edificio nelle settimane immediatamente successive al terremoto che la scorsa estate colpì l’isola. Furono in tre i residenti che impugnarono l’ordinanza del 25 settembre 2017 con la quale il Sindaco di Lacco Ameno comunicò loro che il fabbricato sito alla via Fundera n. 4 è agibile e che, pertanto, essi non avevano più diritto alla sistemazione alberghiera o al contributo di autonoma sistemazione. Il provvedimento fu adottato sulla base dell’esito della “verifica di danno ed agibilità riportato nel Modello Ge 1 – Resoconto Agibilità Edifici Pubblici e Privati e Chiese”, redatto da una squadra di tecnici della Protezione Civile il 22 settembre 2017. Secondo gli inquilini, i tre appartamenti da loro abitati erano stati invece giudicati inagibili all’esito di un sopralluogo del 7 settembre 2017, cioè 15 giorni prima di quello di segno opposto che originò il provvedimento impugnato. La contestazione nei confronti del Comune era quella di violazione di legge e di eccesso di potere. Fu inoltrata anche domanda di tutela cautelare, accolta dal Tribunale lo scorso 11 gennaio, mentre si erano costituiti per resistere in giudizio anche la Protezione civile e il Commissario all’emergenza, oltre al Comune. Tra gennaio e febbraio gli enti citati depositarono le relazioni del Commissario delegato dalle quali risultava innanzitutto che l’effettuazione di un primo sopralluogo presso l’edificio si era già tenuto il 29 agosto 2017 da parte dei tecnici della Protezione civile che avevano concluso nel senso dell’agibilità dello stesso, e in seconda battuta dimostrava la realizzazione di un ulteriore sopralluogo disposto dal Comune di Lacco Ameno (a seguito dell’ordinanza cautelare del Tribunale) da parte dei verificatori funzionari della Giunta regionale il 23 gennaio 2018, il cui esito era stato il medesimo, cioè l’agibilità del fabbricato. Alla luce di queste argomentazioni, il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1682 del 17 aprile 2018 come si ricorderà aveva riformato l’ordinanza cautelare del Tar, dando ragione al Comune. Gli inquilini in ogni caso avevano impugnato la relazione tecnica del 29 agosto 2017 redatta dai tecnici della Protezione civile, deducendone l’illegittimità sotto vari profili. Lo scorso 6 giugno, dopo la discussione delle parti, la causa venne trattenuta in decisione: dopo oltre due settimane, i giudici hanno emesso il verdetto: il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
La Sesta sezione ha sottolineato il fatto che si è in presenza di ben tre sopralluoghi: i ricorrenti lamentavano la contraddittorietà tra gli esiti di due di essi, quello del 7 settembre e quello del 22 settembre. Ma in realtà quello del 22 settembre era il terzo, visto che gli inquilini non avevano fatto alcun cenno nel ricorso del sopralluogo del 29 agosto. La reale contraddittorietà era dunque tra questo, e quello del 7 settembre. Proprio sulla base di questa discrasia, venne disposto un terzo, e risolutivo, sopralluogo il 22 settembre. L’esito di quest’ultimo certificò l’agibilità dello stabile. Di più: il Tribunale nella sentenza ricorda anche che il 23 gennaio scorso il Comune dispose un quarto sopralluogo, ad opera dei funzionari regionali, che ha confermato ancora una volta l’agibilità dell’edificio. «Si è dunque in presenza – scrivono i giudici – di ben 3 sopralluoghi su 4 (gli ultimi più approfonditi proprio per i contrasti emersi) svolti da tecnici abilitati, la cui professionalità non può essere messa in discussione da una perizia di parte, che hanno confermato l’agibilità dell’immobile. Non si rileva, dunque, l’eccepito difetto istruttorio e contraddittorietà tra “due atti” della protezione civile». È questo il cuore del verdetto emesso dalla Sesta sezione del Tar Campania, che riconosce la legittimità del provvedimento del sindaco. Parallelamente il collegio ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni costituite, spese che sono state quantificate in complessivi euro 4.000,00 da dividersi in parti uguali. I