Percepisce il CAS ma non paga il fitto, comune costretto dal tribunale a pagare anche il locatore

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Percepisce il CAS ma non paga il fitto, comune costretto dal tribunale a pagare anche il locatore. Ai dolori da CAS non sembra mai esserci fine in quel di Casamicciola Terme, dove la questione contributo per la autonoma sistemazione degli sfollati per sisma e per frana è divenuta il tema dei temi anche istituzionali e chiave nell’agenda di governo. Non si contano più le contestazioni e le azioni giudiziarie, persino l’ex responsabile dell’ufficio CAS Aniello Carcaterra è finito per essere vittima del sistema con tanto di richiesta di azione di responsabilità a suo carico dall’Ente. L’ultima querelle, per una istruttoria curata suo malgrado dal Carcaterra, ha visto proprio il comune di Casamicciola Terme chiamato a dover versare le somme “conto terzi” per così dire dopo aver già versato il contributo. Nella vicenda lo sfollato casamicciolese percepisce ed incassa il CAS ma non paga il fitto ed il comune è costretto dal tribunale a pagare anche il locatore.Ovvero il comune pagherà ad un proprietario di una casa le somme che avrebbe dovuto invece versare in suo favore l’inquilino di quella casa quale percettore di CAS. Per meglio dire, con quel contributo concessogli quale sfollato del sisma l’inquilino avrebbe dovuto pagare il fitto ma non lo ha fatto e così il proprietario gli ha fatto causa ottenendo ragione e coinvolgendo il comune che curava le istruttorie quale terzo pignorato.  Somme mai versate da un locatario al proprio locatore dopo il terremoto. Somme fin qui negate e che ora una sentenza del tribunale che ne ha sancito il diritto al culmine di una vera e propria traversia giudiziaria per cui l’assistenza ad un solo soggetto costa allo Stato tre volte tanto. Così il responsabile dei servizi al territorio Gaetano Grasso ha dovuto impegnare in bilancio corrente la somma complessiva di € 15.498,13, per provvedere al pagamento dell’ordinanza di assegnazione delle somme del 06 novembre 2023 e dell’ordinanza del 12 luglio 2024 che ha definito il giudizio di reclamo R.G. n. 9791/2024. L’importo complessivo di € 15.498,13, verrà liquidato con successiva determinazione, in favore dei Sigg.ri Barnabei Giuseppe, nato e residente a Colledara e Portente Anna, napoletana trapiantata alla Via dei Cimbri per la somma di € 7.245,99 ed in favore dell’Avv. Stefano Pettorino, nella qualità di procuratore antistatario, l’importo totale di € 8.252,14.Un caso di cattiva locazione si potrebbe dire. Così si chiude tra spese di giudizio e polemiche uno dei tanti episodi di CAS amari ischitani. 

LA VICENDA

Una terremotata tale G. B. B. era percettrice del contributo di autonoma sistemazione in quanto soggetto che al momento del sisma del 21 agosto 2017 era locatario di immobile, nel quale aveva stabilito la propria abitazione principale, risultato danneggiato dall’evento summenzionato, dopo l’evento sismico, con l’ausilio del contributo, la Sig.ra prendeva in locazione l’immobile di proprietà dei Sigg.ri Barnabei Giuseppe e Portente Anna. Orbene per il mancato pagamento del canone di locazione, con Decreto Ingiuntivo n. 114/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. di Ischia, dotato di formula esecutiva in data 26/11/2018, i Sigg.ri Barnabei Giuseppe e Portente Anna intimavano alla terremotata il pagamento della somma di € 6.948,97 oltre interessi, nonché spese e compensi della procedura monitoria per € 690,50, Iva, Cpa e spese generali 15%. Barnabei e Portente, in forza del suddetto titolo esecutivo, il 18/01/2019, notificavano atto di pignoramento alla Sig.ra G. B. B., debitrice esecutata, e al Comune di Casamicciola Terme, terzo pignorato. L’allora Responsabile della Commissione C.A.S., deputata all’istruttoria e alla liquidazione del contributo per autonoma sistemazione, Dott. AnielloCarcaterra, in conseguenza della notifica dell’atto di pignoramento, previa richiesta di parere al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, cui seguiva risposta che solo nell’ipotesi di una pronuncia del giudice dell’esecuzione statuente la non pignorabilità delle somme le stesse potevano svincolarsi a favore della debitrice, procedeva a sospendere la corresponsione del contributo previsto per la terremotata fittuaria per tutto l’anno 2019, accantonando le somme pignorate.Il 12 febbraio 2020, l’Avv. difensore della debitrice esecutata, trasmetteva il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, reso nel giudizio con il quale sospendeva l’esecuzione, rigettava l’istanza di assegnazione delle somme e concedeva alle parti il termine di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito.Il Responsabile della Commissione C.A.S., Dott. Caracaterra, con nota protocollo n. 1717 del 14 febbraio 2020, richiedeva all’Ufficio Finanziario di procedere all’erogazione alla terremotata delle somme prudenzialmente accantonate pari ad € 11.200,00, cui il detto ufficio provvedeva con mandato n. 137 del 18 febbraio 2020.A seguito della riassunzione del giudizio di merito di cui sopra, da parte dell’Avv. Stefano Pettorino, difensore dei Sigg.ri Barnabei Giuseppe e Portente Anna, R, veniva emessa la Sentenza n. 63/2022, con la quale veniva accolta la domanda in riassunzione e dichiarata la pignorabilità del C.A.S., con condanna della terremotata al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ragion per cui gli esecutanti riassumevano anche l’esecuzione precedentemente sospesa e ottenevano l’assegnazione delle somme pignorate.