La presidenza del consiglio dei ministri ha varato l’ordinanza n. 480 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia il giorno 21 agosto 2017”. Il documento, firmato dal capo dipartimento Angelo Borrelli, si compone di diverse sezioni e detta di fatto una serie di linee guida e di adempimenti da compiere. Il primo capitolo è dedicato a quella che da sempre è stata definita da tutti una priorità, ossia “interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell’attività scolastica”. Si parla della eventuale installazione di strutture modulari temporanee da trasferire in proprietà all’ente locale territorialmente competente ma si legge anche che il soggetto attuatore «assicura il necessario supporto al commissario delegato ai fini della ricognizione dei fabbisogni per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastici danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa prevista dall’art. 11 dell’ordinanza n. 476/2017». E poi c’è un passaggio nel quale viene anche esplicato che «al fine di agevolare la frequenza dell’attività scolastica nelle sedi temporanee predisposte a seguito dell’evento sismico di cui in premessa, i Comuni interessati sono autorizzati, qualora le esigenze lo richiedano, ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle normative in materia di contratti pubblici, con oneri a carico delle risorse».
I PARAMETRI PER L’OPERATIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda le garanzie sulla piena operatività del servizio nazionale della protezione civile si legge che il commissario delegato «provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo pro capite di 70 ore di lavoro straordinario effettivamente rese per ciascuno dei predetti periodi, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricostruzione effettuata». C’è spazio poi per i titolari di incarichi dirigenziali e posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza (cui è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione di posizione, ma solo fino al 15 settembre), ma anche per gli addetti e lo stesso commissario cui è riconosciuto un compenso mensile pari al 50 per cento del trattamento economico in godimento al momento della nomina. Spazio infine anche per i componenti del comitato tecnico cui sono riconosciute le spese – debitamente documentate – di viaggio, vitto e alloggio nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
LA RACCOLTA DEL MATERIALE CROLLATO DAGLI EDIFICI
La terza sezione è probabilmente molto più interessante delle altre due perché si affronta il tema legato a “disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. Viene subito specificato che i rifiuti sono identificati con un codice particolare e vanno trasportati presso depositi temporanei. Nell’ordinanza di Borrelli si legge chiaramente che «al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento». Ovviamente, per quanto possa apparire scontato, viene anche rimarcato come «non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali territorialmente competenti… il trasporto dei materiale ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, o attraverso imprese di trasporti da essi incaricati. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il centro di coordinamento Raee è tenuto a prendere i consegna i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ndr) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico». Inoltre, nell’ordinanza è anche scritto che «per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiale di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti».
LA SOSPENSIONE DEI MUTUI PER LE VITTIME DEL SISMA
La quarta sezione riguarderà sicuramente molti cittadini dell’isola verde ed ha un oggetto decisamente eloquente e cioè “sospensione dei mutui”. Nell’ordinanza è scritto testualmente quanto segue: «In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni individuali, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere gli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009, tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2018, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data». L’ordinanza in questione, per la cronaca, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.