Tar «bacchetta» Diocesi: niente indennizzo per l’asilo requisito dopo il terremoto

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Respinta la richiesta della curia che chiedeva un risarcimento di 92mila euro

Il Tar mette la parola fine ad una intricata vicenda apertasi all’indomani del sisma e che tanto aveva fatto dibattere sull’isola. La Diocesi di Ischia aveva chiesto al Comune di Casamicciola Terme un risarcimento di 92.000 euro, al netto del danno d’immagine da quantificare, ma il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto l’istanza. La vicenda è legata al terremoto che danneggiò nel 2017 diversi edifici pubblici e privati del Comune isolano, di Lacco Ameno ed in parte Forio e determinò circa 2000 sfollati. Il 28 novembre di quell’anno l’ing.Giovan Battista Castagna, sindaco di Casamicciola, firmò un’ordinanza che prevedeva «la requisizione dell’immobile adibito a plesso scolastico in via Castanito, in disponibilità dell’Ente Diocesi di Ischia e di proprietà della Parrocchia di S. Maria Maddalena, per destinarlo immediatamente a scuola dell’infanzia sino a quando non si sarà provveduto a rendere agibile il plesso Ibsen e comunque non oltre 24 mesi dalla detta esecuzione». Il tutto «con riserva di procedere con successivo provvedimento alla determinazione dell’indennità di requisizione da corrispondere agli aventi diritto».La Diocesi non accettò di buon grado e impugnò il provvedimento innanzi alla giustizia amministrativa. A luglio del 2018 il Consiglio di Stato chiuse la partita, restituendo l’immobile alla Chiesa. «Le risultanze istruttorie acquisite – scrivevano i magistrati – non appaiono adeguatamente convergenti nel senso dell’agibilità della struttura oggetto di requisizione». Rilevavano, poi, che «dalla relazione prodotta a seguito dell’incombente istruttorio emerge che l’immobile, a fronte della destinazione scolastica alla quale esso è da sottoporre, presenta un rischio sismico superiore al 50 %».Sarebbe potuta finire così, ma la Diocesi ha voluto stravincere ed ha trascinato di nuovo il Comune davanti ai giudici amministrativi. Questa volta per chiedere un risarcimento. Legittimato, secondo la Chiesa, dall’impossibilità per due anni di eseguire lavori e accedere a finanziamenti per l’immobile e al danno d’immagine.

La decisione del TAR

I giudici hanno bocciato, però, le tesi dell’avvocato della Diocesi. «Il ricorso – scrivono – è infondato». Ricordano che dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2018 l’immobile fu restituito dal Comune e che «non è certamente ravvisabile alcun nesso causale tra l’adozione dell’ordinanza, per quanto illegittima, e il danno ingiusto lamentato in termini di perdita della possibilità di utilizzo dell’immobile, essendo incontroverso che la Diocesi di Ischia ha sin da subito riottenuto il materiale possesso dell’immobile».Sottolineano, poi: «A ben vedere, il lamentato danno è risultato al più imputabile alle condizioni di assenza di agibilità dell’immobile, plausibilmente causata dall’evento sismico del 21 agosto 2017; ciò a tacer del fatto che, per come emerge da quanto riportato in ricorso, già prima dell’ordinanza di requisizione il responsabile del procedimento sospese la pratica e richiese chiarimenti sulla S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presentata, avendo – a suo dire – rilevato non meglio precisate incongruenze circa la destinazione urbanistica, oltre che sulle modifiche prospettiche che necessitano del nulla osta paesaggistico, per cui un primo insuperato ostacolo alla realizzazione dei lavori è comunque derivato da tali insuperati rilievi».Inoltre, recita la sentenza, «in punto di danno va osservato che parte ricorrente non ha in alcun modo provato di aver conseguito un finanziamento dalla CEI già nel 2017 né tanto meno che non avrebbe potuto ottenere un ulteriore finanziamento per la completa messa in sicurezza antisismica dello stabile (non essendo documentata la presentazione di alcuna istanza in tal senso) a causa del provvedimento di requisizione controverso. Né peraltro risulta si sia proceduto a svolgere detti lavori una volta concluso il giudizio avverso l’ordinanza di requisizione».

Ida Trofa